Tirocini extracurricolari: attivali in modo veloce, sicuro e conveniente in Confcommercio

DI COSA SI TRATTA?

Il tirocinio extracurriculare è un’opportunità preziosa per le persone che intendono inserirsi nel mondo del lavoro e per le imprese vogliono investire su nuove risorse senza il vincolo ad una immediata condizione contrattuale avendo quindi l’opportunità di valutare le capacità del giovane attraverso il percorso di tirocinio.

Attraverso l’Agenzia per il Lavoro supportiamo le aziende e i giovani nell’attivazione dei tirocini extracurriculari occupandoci di:

  • Gestire tutto l’iter burocratico;
  • Predisporre il progetto formativo;
  • Sostenere i costi dell’assicurazione del tirocinante verso terzi;
  • Nominare il Tutor responsabile dell’attività didattico-amministrative;
  • Rilasciare la certificazione finale delle competenze acquisite;
  • Garantire la qualità e l’efficacia dell’esperienza formativa del tirocinante;
  • Garantire che il tirocinio si svolga nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti nella convenzione;

A CHI È RIVOLTO?

  • Soggetti in stato di disoccupazione o lavoratori a rischio disoccupazione;
  • Soggetti beneficiari di misure per il sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
  • Soggetti già occupati in cerca di altra occupazione;
  • Soggetti disabili di cui all’art. 1, co. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
  • Soggetti che abbiano richiesto protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, vittime di tratta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

QUANTO DURA

La durata minima del tirocinio extracurriculare è pari a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso Soggetti Ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta a un mese.

La durata massima del tirocinio extracurriculare, invece, viene fissata in 12 mesi, fatta eccezione per i Soggetti disabili, ai sensi dell’articolo 1 comma 1, della Legge n.68 del 1999, per i quali la durata complessiva può arrivare fino a 24 mesi.

Al Tirocinante è consentita una sola proroga del termine iniziale e fino al raggiungimento del periodo massimo, rispettivamente pari a 12 mesi o 24 mesi in caso di Soggetti disabili ai sensi della Legge 68/99.

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