REFERENDUM POPOLARE SULLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE DEI MAGISTRATI

22 · 23 marzo 2026

a cura della Direzione Centrale
Relazioni istituzionali e Servizi Legislativi Confcommercio

QUESITO

Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025, con la quale vengono modificati gli articoli 87 comma 10, 102 comma 1, 104, 105, 106 comma 3, 107 comma 1 e 110 comma 1 della Costituzione?

IL QUORUM

Non è richiesto un quorum di partecipazione: è sufficiente la maggioranza dei voti espressi. È possibile indicare una sola preferenza (Si/No).

Se vince il “si”, la legge costituzionale di riforma viene confermata e il Presidente della Repubblica procede alla sua promulgazione.

Se vince il “no”, la riforma votata dal Parlamento decade: resta l’attuale assetto normativo.

I PUNTI QUALIFICANTI DELLA RIFORMA: INDICE

1. Giudici e Pubblici Ministeri: due distinte carriere.

2. Due Consigli Superiori della Magistratura: quello della magistratura giudicante e quello della magistratura requirente.
Per la composizione dei due Consigli Superiori, si prevede il passaggio dall’elezione al sorteggio.

3. Istituzione dell’Alta Corte Disciplinare.

Ciascuno di tali punti è illustrato nelle pagine che seguono.

In chiusura, un sintetico quadro di confronto della corrispondente disciplina dei principali paesi europei.

1. GIUDICI E PUBBLICI MINISTERI: DUE DISTINTE CARRIERE

La riforma conferma l’autonomia e indipendenza della Magistratura da ogni altro potere e specifica che l’ordine giudiziario è composto da magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente, rinviando a future norme sull’ordinamento giudiziario la disciplina specifica delle due diverse carriere.

Art. 102, comma 1, Cost.

Testo in vigoreProposta modifica
La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.

Art. 104, comma 1, Cost.

Testo in vigoreProposta modifica
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

2. DUE CONSIGLI SUPERIORI DELLA MAGISTRATURA

Al posto dell’attuale CSM, organo unico di autogoverno della Magistratura, vengono istituiti due Consigli Superiori: Consiglio Superiore della Magistratura giudicante (per i Giudici) e Consiglio Superiore della Magistratura Requirente (per i Pubblici Ministeri)

2.1. Composizione: dall’elezione al sorteggio.

I due Consigli Superiori della Magistratura risultano così composti.

• Presidente di entrambi è il Presidente della Repubblica.

• Membri di diritto: il Primo Presidente della Corte di Cassazione nel Consiglio Superiore della magistratura giudicante; il Procuratore generale della Corte di Cassazione nel Consiglio Superiore della magistratura requirente.

• Membri laici: sono un terzo dei componenti e vengono estratti a sorte da un elenco di professori universitari ordinari di materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio. L’elenco viene definito dal Parlamento in seduta comune entro sei mesi dall’insediamento.

• Membri togati: sono due terzi dei componenti e vengono estratti a sorte tra tutti i magistrati giudicanti (Giudici) e i magistrati requirenti (Pubblici Ministeri) per ciascuno dei due organi.

Si rinvia ad una successiva legge ordinaria la disciplina di dettaglio sulle regole del sorteggio.

Ciascun Consiglio Superiore elegge il proprio Vicepresidente tra i componenti (cd laici), designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

Quanto alla durata, i componenti, designati mediante sorteggio, durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

I componenti dei due Consigli Superiori, finché sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

2.2. Competenze.

A ciascun Consiglio Superiore spettano, nei riguardi dei rispettivi magistrati e secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni.

Art. 87, comma 10, Cost.

Testo in vigoreProposta modifica
(Il Presidente della Repubblica) presiede il Consiglio superiore della magistratura.(Il Presidente della Repubblica) presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.

Art. 104, commi 2 -7, Cost.

Testo in vigoreProposta modifica
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione.Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
Il Consiglio elegge un vicepresidente tra i componenti designati dal Parlamento.Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente fra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I membri effettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.I componenti non possono finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105, comma 1, Cost.

Testo in vigoreProposta modifica
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

3. ALTA CORTE DISCIPLINARE

La competenza sui procedimenti disciplinari di Giudici e Pubblici Ministeri è attribuita all’Alta Corte disciplinare, composta da quindici membri:

• tre membri laici nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio;

• tre membri laici estratti a sorte da un elenco di professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio, compilato dal Parlamento in seduta Comune, entro sei mesi dall’insediamento;

• nove membri togati estratti a sorte, dei quali sei estratti tra i magistrati giudicanti e tre tra i magistrati requirenti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.

Il Presidente dell’Alta Corte disciplinare è eletto in seno all’organo tra i componenti laici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall‘elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

La durata in carica dei Giudici sarà pari a quattro anni e l’incarico non potrà essere rinnovato.

Anche per i giudici dell’Alta Corte è prevista l’incompatibilità con la carica di parlamentare (sia italiano che europeo), di Consigliere regionale e di membro del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

Le sentenze emesse dall’Alta Corte nei procedimenti disciplinari sono impugnabili, sia per motivi di merito che di legittimità, dinanzi all’organo stesso, senza la partecipazione di coloro che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

In merito alla determinazione degli illeciti disciplinari e delle relative sanzioni, la composizione dei collegi, le forme del procedimento e le norme di funzionamento dell’organo, la disposizione rimanda a una successiva legge ordinaria.

Art. 105, commi 2-8, Cost.

Testo in vigoreProposta modifica
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare.
L’Alta Corte è composta da quindici giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o quelli estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato.
L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.

Art. 107, comma 1 Cost.

Testo in vigoreProposta di modifica
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non a seguito di decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non a seguito di decisione del rispettivo consiglio del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

QUADRO EUROPEO: ALCUNI ESEMPI

La separazione delle carriere tra Giudici e Pubblici Ministeri è già presente in alcuni ordinamenti europei, sia pure con declinazioni differenti. Si riportano, di seguito, alcuni esempi, da leggere tenendo comunque conto della diversità dei sistemi ordinamentali e considerando che, per quanto riguarda il sistema italiano, la riforma costituzionale conferma l’autonomia e l’indipendenza della magistratura (giudicante e requirente) da ogni altro potere:

• BELGIO

La figura e le funzioni del Giudice e del Pubblico Ministero appartengono al medesimo ordine giudiziario. Non è prevista una separazione ordinamentale delle carriere tra Magistratura giudicante e Magistratura requirente. È possibile il passaggio tra le funzioni secondo le modalità previste dall’ordinamento.

Vi è un unico organo di rilievo costituzionale, il Conseil supérieur de la Justice/Hoge Raad voor de Justitie, che esercita funzioni in materia di nomine, carriera, disciplina e tutela dell’indipendenza dell’intero ordine giudiziario, ma non costituisce un Organo di autogoverno separato per Giudici e PM.

I Giudici sono indipendenti e soggetti soltanto alla legge. I Pubblici Ministeri appartengono allo stesso ordine giudiziario, operano in una struttura gerarchica sotto la direzione del Procuratore generale competente e sono soggetti al Ministro della Giustizia per direttive generali di politica criminale, senza istruzioni individuali sui singoli procedimenti, nel rispetto della loro autonomia funzionale.

Le nomine, la carriera e la valutazione disciplinare dei Magistrati sono regolate dal Consiglio Superiore della Giustizia e dalle disposizioni dell’ordinamento belga, nel rispetto delle garanzie costituzionali di indipendenza e imparzialità.

• FRANCIA

Il corpo giudiziario è unico e comprende Magistratura Giudicante e Magistratura Requirente. Le funzioni sono distinte, ma è possibile il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti, e viceversa, secondo procedure regolate.

Vi è un unico Organo di autogoverno, il Consiglio Superiore della Magistratura, con due sezioni distinte: una per i Giudici e una per i PM.

I Giudici sono indipendenti e soggetti soltanto alla legge. Il Presidente della Repubblica è garante costituzionale dell’indipendenza dei Giudici. I PM hanno autonomia nell’esercizio delle funzioni, ma sono “sottoposti alla direzione del loro superiore gerarchico e all’autorità del Ministro della Giustizia”, che può impartire direttive generali di politica penale, ma non istruzioni relative ai singoli procedimenti.

Le nomine, la carriera e la valutazione disciplinare dei Giudici sono competenza esclusiva del Consiglio Superiore della Magistratura, mentre per i PM avvengono su proposta del Ministro della Giustizia, previo parere conforme del CSM.

• GERMANIA

La figura e le funzioni del Giudice e del Pubblico Ministero sono istituzionalmente separate e non è ammesso il passaggio dall’una all’altra carriera.

Non esiste un Organo di autogoverno della Magistratura. La gestione amministrativa della Magistratura è attribuita ai Ministeri della Giustizia federale e dei Lander.

I Giudici sono indipendenti e soggetti soltanto alla Legge. I Pubblici Ministeri appartengono all’amministrazione della giustizia e sono strutturalmente subordinati all’Esecutivo e soggetti al potere di direttiva del Ministro della giustizia, che può impartire direttive anche con riferimento ai singoli procedimenti (Weisungsrecht).

Le nomine, la carriera e la valutazione disciplinare dei Giudici sono decise dai Ministeri della giustizia dei Lander e federale, mentre per i PM sono gestite dall’Esecutivo in via amministrativa.

• PORTOGALLO

La figura e le funzioni del Giudice e del Pubblico Ministero sono separate e non è ammesso il passaggio dall’una all’altra carriera.

Vi sono due distinti Organi di autogoverno: il Consiglio Superiore della Magistratura per i Giudici e il Consiglio Superiore del Pubblico Ministero per i PM.

I Giudici sono indipendenti e soggetti soltanto alla legge. I Pubblici Ministeri appartengono a un ordine distinto dalla Magistratura giudicante, godono di autonomia funzionale e operano all’interno di una struttura gerarchica sotto la direzione del Procuratore Generale della Repubblica, nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Governo, con mandato di 6 anni.

Le nomine, la carriera e la valutazione disciplinare di Giudici e PM sono di competenza dei rispettivi Organi di autogoverno.

• SPAGNA

La figura e le funzioni del Giudice e del Pubblico Ministero sono separate e non è ammesso il passaggio dall’una all’altra carriera.

Vi è un Organo di autogoverno per la sola Magistratura giudicante (Consiglio Generale del Potere Giudiziario).

I Giudici sono indipendenti e soggetti soltanto alla legge. I Pubblici Ministeri non fanno parte del potere giudiziario, godono di autonomia funzionale e sono inseriti all’interno di una struttura gerarchica sotto la direzione del Procuratore Generale dello Stato, nominato dal Re su proposta del Governo. Il Governo può indicare indirizzi generali di politica criminale, ma non può impartire ordini direttamente ai singoli PM né intervenire direttamente nei singoli procedimenti.

Le nomine, la carriera e la valutazione disciplinare dei Giudici sono competenza del Consiglio Generale del Potere Giudiziario. Per i PM, le nomine e la carriera sono di competenza del Procuratore generale dello Stato nell’ambito dell’organizzazione gerarchica del Ministerio Fiscal, mentre la valutazione disciplinare è esercitata dai superiori gerarchici e dal Procuratore Generale, con eventuale intervento del Ministero della giustizia nei soli casi previsti dall’ordinamento.

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