In data 23 aprile 2025 è stato approvato in via definitiva il Ddl di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 19/2025 (c.d. DL BOLLETTE), avente ad oggetto misure urgenti di agevolazione tariffaria in favore delle famiglie e delle imprese per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio , e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza. Il DL Bollette è stato già in parte recepito da ARERA con deliberazioni.
Le misure che potranno essere di interesse:
• Articolo 1 “Contributo straordinario per la fornitura di energia elettrica e gas naturale” Per l’anno 2025 è prevista l’estensione fino a 25mila euro di ISEE del contributo straordinario sul bonus sociale. Verranno riconosciuti 200 euro sulle forniture di energia elettrica a tutti i clienti domestici con il suddetto ISEE. Si provvede con Delibera dell’ARERA, nel limite delle risorse disponibili. A tale proposito si richiamano le Delibere ARERA 144/2025/R/eel e
132/2025/R/eel, in base alle quali il contributo straordinario è erogato con riferimento al periodo di competenza dei consumi dal 1° aprile 2025 al 31 luglio 2025 ed è erogato nelle bollette suddiviso in ratei giornalieri di egual importo quantificati in modo da garantire il riconoscimento di un importo complessivo pari a € 200,00. Nello specifico:
– Per i clienti domestici percettori del bonus sociale elettrico, il contributo è erogato nell’arco temporale di quattro mesi (con riferimento al periodo di competenza dei consumi dal 1° aprile 2025 al 31 luglio 2025) con ratei giornalieri di importo pari a €
1,64 €/gg da sommare agli importi ordinari stabiliti per il bonus sociale elettrico . Il contributo è erogato a partire dal mese di aprile 2025. (Delibera 132/2025/R/eel).
– Per i clienti che non beneficiano del bonus sociale elettrico, il contributo è erogato nell’arco di tre mesi con ratei giornalieri pari a 2,25 €/gg. Il contributo straordinario verrà erogato a partire dal mese di giugno 2025 per le DSU presentante entro il mese di marzo, e a partire dal mese successivo per le DSU presentate dal mese di aprile in avanti. (Delibera 144/2025/R/eel).
Come ottenere il contributo straordinario:
– I clienti già percettori del bonus sociale elettrico non dovranno fare nulla e ciò in ragione del fatto che, essendo già titolari del bonus sociale, l’elenco di questi nuclei familiari è già nella disponibilità di Acquirente Unico quale gestore del SII.
– I clienti non percettori del bonus sociale elettrico dovranno richiedere l’attestazione ISEE attraverso la presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), rivolgendosi all’Inps o ad un Caf.
L’Inps trasmetterà mensilmente al SII una comunicazione contenete l’elenco dei nuclei familiari che, in base alla DSU, risultino aver diritto al contributo straordinario. A sua volta, Acquirente Unico provvederà all’attivazione automatica del contributo in favore degli aventi diritto e alla notifica alle Società che operano nel settore ai fine del riconoscimento del bonus in bolletta.
• Articolo 3 “ Misure di riduzione de l cost o dell’energia per le imprese” – È disposto per l’anno 2025 una spesa pari a 600 milioni di euro finalizzata al finanziamento del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste ETS (cioè dalle aste delle quote di emissione di CO2 dell’anno 2024). Una corrispondente quota dei suddetti proventi, pari a 600milioni di euro, verrà versata alle entrate del bilancio dello Stato per rimanere definitivamente acquisiti all’erario.
Al tr e sì è sta bi l i to l’ azzeramento, per un semestre, della parte della componente della spesa per gli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili e alla cogenerazione (Componente ASOS) applicata all’energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW. L’ARERA, in merito, ha adottato la Delibera 131/2025/R/com con cui ha fissato i valori della componente tariffaria Asos, in vigore a decorrere dal 1° aprile 2025, per le utenze che non sono nella titolarità di imprese a forte consumo di energia elettrica, prevedendo altresì l’azzeramento della quota energia della Asos per le BTA6.
Al fine di consentire il monitoraggio dei costi energetici delle imprese, sono trasferiti dal registro delle imprese al Sistema Informativo Integrato (SII) i dati relativi ai codici ATECO delle imprese. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, l’ARERA utilizza tali informazioni per analizzare e monitorare l’impatto dei costi dell’energia, dei servizi regolati e degli oneri generali di sistema sulle diverse categorie di imprese e informa periodicamente il MASE sugli esiti del monitoraggio.
Tuttavia, risulta doveroso evidenziare che, n on o sta n te l ’a do zi one d i qu e ste m i su re ne ce ssa r ie e attese, il DL Bollette non ha previsto alcuna misura dispensativa e/o agevolativa sugli oneri di sistema per le imprese con potenza disponibile fino a 16,5 kilowatt.
• Articolo 4 “Disposizioni in favore delle famiglie e microimprese vulnerabili” – Al fine di contenere l’aggravio di spesa sostenuto per la fornitura di gas e di energia elettrica dalle famiglie vulnerabili e dalle microimprese aventi diritto al servizio a tutele graduali ai sensi dell’articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e della deliberazione dell’ARERA
24 novembre 2020, n. 491/2020/R/eel, derivante dall’aumento del prezzo del gas naturale sul costo finale di tali prodotti, è previsto che il MEF di concerto con il MASE con decreto, con riguardo ai consumi di gas naturale per usi domestici e ai consumi di energia elettrica nelle abitazioni relativi al bimestre solare precedente, accertino le maggiori entrate relativa all’IVA derivanti dal medesimo aumento del prezzo del gas naturale. Il Decreto potrà essere adottato se la media aritmetica del prezzo del gas naturale individuato dal GME in relazione alla contrattazione avvenuta nel PSV del gas naturale, risulta maggiore di almeno il 20% al valore di riferimento del prezzo del gas naturale, indicato nell’ultimo documento di programmazione presentato alle Camere. Il decreto in tal caso sarà adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl bollette. Il decreto tiene conto dell’eventuale diminuzione del prezzo del gas, individuato dal GME come media aritmetica del quadrimestre precedente all’adozione del medesimo decreto, rispetto a quello indicato nel già menzionato aggiornamento del documento di programmazione. Per le medesime finalità, con successivo decreto del MEF le maggiori entrate fluiranno in un apposito Fondo dello stato di previsione del MASE destinato sempre ai vulnerabili. L’eventuale maggior gettito IVA derivante dall’aumento del prezzo del gas verrà quindi usato in parte per compensare i costi sostenuti dalle famiglie e microimprese più in difficoltà.
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